L'evoluzione del mercato dei trasferimenti internazionali di calciatori richiede un continuo aggiornamento professionale, in ragione del frequente mutamento delle norme e delle nuove problematiche ed esigenze del mercato. Sono infatti molteplici i profili che vengono in rilievo – sia nella fase negoziale degli accordi che in quella patologica – nelle operazioni di trasferimento internazionale di calciatori e ciò rende l’ambito di consulenza quanto mai specialistico. La disciplina dei contratti di trasferimento è rimessa all’autonomia delle parti ma la libertà negoziale deve sottostare a numerosi limiti, in primis quelli derivanti dagli statuti e regolamenti della FIFA. Si pensi, ad esempio, ai numerosi casi di trasferimenti non perfezionatisi a causa di problematiche emerse durante le visite mediche. Ai sensi dell’art. 18.4 delle "Regulations on the Status and Transfers of Players” (RSTP), la validità del contratto di lavoro tra il nuovo club ed il calciatore professionista non può essere subordinata al superamento delle visite mediche. Tuttavia, tale divieto non si applica anche al contratto di trasferimento del giocatore sotto-scritto dai due club, la cui validità ben potrà essere condizionata al superamento delle visite mediche (in tal senso la giurisprudenza settoriale). A tal riguardo, sarà opportuno far firmare ai calciatori anche i contratti di trasferimento tra i club, così che il club acquirente possa sottoporre l’atleta a visite mediche prima di firmare il contratto di lavoro vero e proprio. Frequenti sono stati, poi, i trasferimenti nei quali sono sorti problemi in merito all’invio dell’ITC (International Transfer Certificate), documento che attesta il passaggio del calciatore da una Federazione nazionale all’altra. Per ovviare a ciò, il perfezionamento del trasferimento può essere condizionato al rilascio dell’ITC entro la scadenza della finestra di mercato. Problematiche peculiari si pongono, inoltre, nell’ambito del trasferimento di calciatori minorenni. L’art. 19.1 RSTP afferma il principio generale secondo cui il trasferimento internazionale del calciatore è consentito solo se quest’ultimo ha compiuto 18 anni. Sono previste, tuttavia, deroghe espresse se: i genitori si trasferiscono nel Paese per motivi indipendenti dal calcio; il trasferimento avviene all’interno dell’UE o a compiuto 16 anni (in questo caso il nuovo club deve soddisfare alcuni obblighi); ovvero il calciatore vive in una località di frontiera. Il trasferimento internazionale di calciatori, inoltre, può ingenerare effetti anche nei confronti di club terzi. Il riferimento è al riconoscimento dell’indennità di formazione (“Training Compensation”) e del contributo di solidarietà (“Solidarity Contribution”). I problemi giuridicamente più complessi sorgono nei casi di ingaggio di calciatori che abbiano esercitato il recesso unilaterale dal contratto con il club precedente. Infatti, qualora il recesso sia avvenuto senza giusta causa, l’art. 17.2 RSTP prevede la responsabilità solidale del nuovo club per il risarcimento che il calciatore può essere condannato a pagare nei confronti del vecchio club. Al nuovo club possono essere anche imposte sanzioni disciplinari laddove abbia indotto il calciatore a recedere illegittimamente. Anche i profili fiscali sono rilevanti, posto che molti contratti di lavoro sportivo vengono negoziati al netto e che sovente vi sono cessioni temporanee di contratto (c.d. prestiti) che possono ovviamente presentare questioni di fiscalità transnazionale, specie laddove ad es. il club cedente si accolli parte dello stipendio del calciatore trasferito in prestito ad altro club. Alla libera contrattazione delle parti è rimessa, altresì, la scelta della legge applicabile al contratto. Anche tale scelta, tuttavia, va coordinata con le norme regolamentari e, in particolare, con quelle che disciplinano il funzionamento degli organi giudicanti.Ai sensi delle RSTP la risoluzione delle controversie tra club in relazione a un trasferimento internazionale è affidata al “Players’ Status Committee” regolamenti FIFA, integrati dal diritto svizzero, nonché tenendo eventualmente conto di leggi e/o accordi collettivi di lavoro vigenti a livello nazionale, nonché del principio di specificità dello sport.Le decisioni del PSC possono essere appellate al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (“TAS”), istituzione arbitrale indipendente che funge da sorta di corte suprema dello sport mondiale, ed i cui lodi sono appellabili (per motivi essenzialmente procedurali) alla suprema Corte elvetica.
I brevi cenni svolti permettono di comprendere la complessità della materia, specie considerata la cornice normativa e giurisdizionale in cui tali trasferimenti internazionali si svolgono. A tal riguardo, è evidente che l’attenta “costruzione” da parte dei club e dei loro legali di un accordo di trasferimento sia fondamentale per il buon esito dell’operazione di mercato.
L'articolo che vi abbiamo segnalato è stato curato dal professor Massimo Coccia e dall'Avvocato Mario Vigna e pubblicato sullo "Speciale" TopLegal Sport Focus che potete scaricare a questo link